(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 4 del 25 gennaio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finanziamento delle Unita' Sanitarie Locali 1. Le risorse disponibili per il finanziamento delle Unita' Sanitarie Locali (U.S.L.), al netto delle quote individuate ai sensi dell'art. 4, sono ripartite annualmente dalla Giunta Regionale sulla base di quote capitarie di finanziamento riferite ai livelli uniformi di assistenza sanitaria di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e successive modificazioni di seguito denominato " decreto". 2. Le quote capitarie di finanziamento sono determinate sulla base di parametri definiti con riferimento ai seguenti elementi: a) popolazione residente per tipologia e consistenza; b) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali. 3. Alla copertura delle spese di gestione concorrono: a) quote provenienti dalla ripartizione delle risorse regionali; b) contributi e trasferimenti dello Stato, Regione, Province, Comuni ed altri Enti del settore pubblico allargato; c) ricavi e proventi diversi per servizi resi a pubbliche Amministrazioni ed a privati; d) introiti connessi all'esercizio delle attivita' libero professionali ed i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento; e) quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei cittadini; f) ricavi e rendite derivanti da lasciti e donazioni nonche' rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio; g) eventuali altre risorse acquisite per contratti o convenzioni, nonche' altre entrate derivanti dall'attivita' istituzionale. 4. Le prestazioni sanitarie, a cittadini residenti in ambiti territoriali diversi da quelli di competenza, sono compensate tra le Aziende Sanitarie, sulla base delle certificazioni e con le modalita' definite dalla Giunta Regionale. 5. La Giunta Regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua criteri e modalita' di definizione delle tipologie relative alla popolazione esistente, sentita la Commissione consiliare competente.