(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della regione Piemonte n. 4 del 25 gennaio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Finanziamento delle Unita' Sanitarie Locali
 
  1.  Le  risorse  disponibili  per  il  finanziamento  delle  Unita'
Sanitarie  Locali (U.S.L.), al netto delle quote individuate ai sensi
dell'art.  4, sono ripartite annualmente dalla Giunta Regionale sulla
base di quote capitarie di finanziamento riferite ai livelli uniformi
di assistenza sanitaria di cui all'art. 1 del decreto legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502  come  modificato  dal decreto legislativo 7
dicembre  1993,  n.  517,  e  successive  modificazioni  di   seguito
denominato " decreto".
  2.  Le quote capitarie di finanziamento sono determinate sulla base
di parametri definiti con riferimento ai seguenti elementi:
   a) popolazione residente per tipologia e consistenza;
   b)  consistenza  e  stato   di   conservazione   delle   strutture
immobiliari,   degli   impianti   tecnologici   e   delle   dotazioni
strumentali.
  3. Alla copertura delle spese di gestione concorrono:
   a) quote provenienti dalla ripartizione delle risorse regionali;
   b) contributi e  trasferimenti  dello  Stato,  Regione,  Province,
Comuni ed altri Enti del settore pubblico allargato;
   c)  ricavi  e  proventi  diversi  per  servizi  resi  a  pubbliche
Amministrazioni ed a privati;
   d)  introiti  connessi  all'esercizio   delle   attivita'   libero
professionali  ed  i  corrispettivi  relativi a servizi integrativi a
pagamento;
   e) quote di partecipazione  alla  spesa  eventualmente  dovute  da
parte dei cittadini;
   f)  ricavi  e  rendite  derivanti  da  lasciti e donazioni nonche'
rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio;
   g) eventuali altre risorse acquisite per contratti o  convenzioni,
nonche' altre entrate derivanti dall'attivita' istituzionale.
  4.  Le  prestazioni  sanitarie,  a  cittadini  residenti  in ambiti
territoriali diversi da quelli di competenza, sono compensate tra  le
Aziende Sanitarie, sulla base delle certificazioni e con le modalita'
definite dalla Giunta Regionale.
  5.  La  Giunta  Regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge,  individua  criteri  e  modalita'  di
definizione  delle  tipologie  relative  alla  popolazione esistente,
sentita la Commissione consiliare competente.